Ferdinando Longobardo
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Ferdinando Longobardo
“Artt. 186 e 187: accertamento ed adempimenti operativi” Ferdinando Longobardo Comandante Polizia Locale Limbiate Guida in stato di ebbrezza Ar5colo 186 C.d.S. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. E se sono in sosta? Giurisprudenza Cassazione Penale, Sez. VII, sentenza. n. 10476 del 20 gennaio 2010 Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condoJa di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'aJo di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno des5nata al pubblico. (Nella specie la movimentazione è stata desunta dalla posizione dell'autoveJura, rinvenuta con motore e luci accesi, in zona della ciJà diversa da quella di residenza del conducente). Guida in stato di ebbrezza In quan5 modi possiamo accertare lo stato di ebbrezza? -‐ Ebbrezza sintoma5ca; -‐ Ebbrezza strumentale. Ebbrezza strumentale Ar5colo 186 C.d.S. 3. Al fine di acquisire elemen5 u5li per mo5vare l'obbligo di soJoposizione agli accertamen5 di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale (…), possono soJoporre i conducen5 ad accertamen5 qualita5vi non invasivi o a prove, anche aJraverso apparecchi porta5li. Ebbrezza strumentale Ar5colo 186 C.d.S. 4. Quando gli accertamen5 qualita5vi di cui al comma 3 hanno dato esito posi5vo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimen5 mo5vo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-‐fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale (…) anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effeJuare l'accertamento con strumen5 e procedure determina5 dal regolamento. Ebbrezza strumentale Ar5colo 186 C.d.S. 5. Per i conducen5 coinvol5 in inciden5 stradali e soJopos5 alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effeJuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'ar5colo 12, commi 1 e 2, da parte delle struJure sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le struJure sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la rela5va cer5ficazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispeJo della riservatezza dei da5 in base alle vigen5 disposizioni di legge. (…) Ebbrezza strumentale Il consenso del conducente…….. Giurisprudenza Cassazione Penale Sent. n. 38537 del 18-‐10-‐2007 Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risulta5 del prelievo ema5co che sia stato effeJuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struJura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono u5lizzabili, nei confron5 dell'imputato, per l'accertamento del reato, traJandosi di elemen5 di prova acquisi5 aJraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'u5lizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ema5co effeJuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso -‐ e dunque non necessario a fini sanitari -‐ è inu5lizzabile ex art. 191 cod.proc.pen. per violazione del principio cos5tuzionale che tutela l'inviolabilità della persona. Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Si ri5ene inoltre che gli esami previs5 dai commi 4 e 5 dell'art. 186 del Codice della strada (accertamento con e5lometro, esami clinici presso le struJure sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli a_ di Polizia giudiziaria urgen5 ed indifferibili previs5 dall'art. 354, comma 3, c.p.p. Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Anche l'a_vità compiuta dagli organi di Polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all'uso di droghe, ad esclusione degli accertamen5 preliminari, è da ricondursi tra gli a_ di Polizia giudiziaria urgen5 ed indifferibili previs5 dall'art. 354, comma 3 c.p.p. Per tali a_, la vigente norma5va (art. 114 disp. aJ. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diriJo di essere preven5vamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Pertanto, prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redaJo uno specifico e circostanziato avviso scriJo alla persona nei confron5 della quale vengono svolte indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nomina del difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 c.p.p. che, cos5tuendo un semplice invito a garanzia del diriJo di difesa, non può ritenersi completamente esaus5va degli obblighi impos5 dall'art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp. aJ. c.p.p. Ebbrezza strumentale Art. 186 comma 2 a) 0,5 -‐ 0,8 Sanzione amministra5va b) 0,8 – 1,5 Sanzione penale c) oltre 1,5 Sanzione penale Guida in stato di ebbrezza Rimane l’esame con e5lometro un accertamento urgente sulla persona ai sensi dell’art. 354 c.p.p.? Guida in stato di ebbrezza E se gli esi5 dell’e5lometro sono riferi5 a fasce di tassi alcolemici disomogenee? Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -‐ Sentenza n. 20064 del 26/05/2010 Circolazione stradale -‐ Art. 186 del Codice della Strada -‐ Esi5 alcoltest -‐ Valori discordan5 delle due prove -‐ Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi e classificabili in diverse fa_specie prece_ve, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso in ossequio al principio del favor rei. Guida in stato di ebbrezza E se il conducente fosse un minore? Guida in stato di ebbrezza Art. 219-‐bis Inapplicabilità delle sanzioni amministraDve accessorie del riDro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenD minorenni 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministra5va accessoria del ri5ro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predeJe sanzioni si applicano le disposizioni dell'ar5colo 128, commi 1-‐ter e 2. Ebbrezza sintomaDca Cassazione penale , sez. un., 27 se1embre 1995 , n. 1299 ……. Cosicché la previsione regolamentare di uno strumento e di un sistema per la determinazione della concentrazione alcoolica nell'aria espirata da un conducente di veicolo, già solo per questo non può defleJere dal principio base cui è informato il codice di rito penale, circa il libero convincimento del giudice penale che può accertare i fa_ e ritenere raggiunta la prova con qualsiasi mezzo di prove purché non sia contrario a divie5 di legge e, come tale, inu5lizzabile (art. 191, co. 1 C.P.P.). Nel processo penale non esistono, a differenza di quello civile, prove legali al cui contenuto il giudice sia tenuto a prestare osservanza, potendo egli dissen5re pure da confessioni, sempreché ne dia logica spiegazione in mo5vazione. Ebbrezza sintomaDca Art. 186 comma 2 a) 0,5 -‐ 0,8 Sanzione amministra5va b) 0,8 – 1,5 Sanzione penale c) oltre 1,5 Sanzione penale Ebbrezza sintomaDca Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 31286 del 16 aprile 2013 « (…) poichè l'esame alcolemico non cos5tuisce una prova legale, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tuJe le ipotesi aJualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintoma5ca, indipendentemente dall'accertamento strumentale". Una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintoma5ca, non può affermarsi che l'unica ipotesi di illecito previsto dall'art. 186 C.d.S., in tal modo astraJamente ravvisabile sia quella meno grave perchè, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Di conseguenza l'unica soluzione giuridicamente correJa che residua è quella di ritenere consen5to l'accertamento sintoma5co per tuJe le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. (si veda Cass. 27940/2012).» Ebbrezza sintomaDca Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 31286 del 16 aprile 2013 (…) Ne discende che in tu_ i casi in cui -‐ pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima -‐ non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condoJa dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità contemplate dalla norma, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tuJe le conseguenze che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatan5 di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata mo5vazione, può logicamente ritenere superate le soglie superiori. Guida in stato di ebbrezza a) con la sanzione amministra5va del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; Guida in stato di ebbrezza b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; Guida in stato di ebbrezza c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Guida in stato di ebbrezza (segue) Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle par5, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'ar5colo 224-‐ter. Guida in stato di ebbrezza ……….Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato…….. Giurisprudenza Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 9460, del 28/11/2012 «Infondato si appalesa anche il terzo mo5vo di doglianza secondo cui l'art. 186 C.d.S., comma 2, nella parte in cui esclude la possibilità di confiscare il veicolo ove lo stesso appartenga a persona estranea al reato, debba essere applicato anche nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui il bene ricada in regime di comunione legale. La gravata sentenza ha a riguardo richiamato l'orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 4, 15 dicembre 2010, n. 5365; Sez. 4 n. 24015 del 6 maggio 2009 -‐ dep. 11 giugno 2009 -‐ imp. Di Tucci Rv. 244220) secondo cui aJesa la pacifica obbligatorietà della confisca, nella specifica fa_specie, deve osservarsi che sia la leJera che la ra5o della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condoJo dall'imputato in stato di ebbrezza sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa. Ed invero nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosltà insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi aJenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo -‐ neppur formalmente -‐ 5tolare di un "esclusivo " diriJo excludendi alios.» Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -‐ Sentenza n. 1536 del 14/01/2010 Circolazione stradale -‐ ArJ. 186 e 186-‐bis del Codice della Strada -‐ Guida in stato di ebbrezza -‐ Ipotesi di confisca del veicolo intestato ad una società di persone -‐ Poichè i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in 5tolarità della società, l'auto è da considerarsi proprietà di un terzo rispeJo al conducente, e pertanto non confiscabile. Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -‐ Sentenza n. 20610 del 01/06/2010 Circolazione stradale -‐ ArJ. 186 e 213 del Codice della Strada -‐ Guida in stato di ebbrezza -‐ Provvedimento di sequestro del veicolo appartenente a persona estranea -‐ Il conceJo di "appartenenza" deve intendersi come effe_vo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene che può assumersi sia nelle forme del possesso che nella detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tuJo occasionali. Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -‐ Sentenza n. 34687 del 24/09/2010 Circolazione stradale -‐ Art. 186 del Codice della Strada -‐ Guida in stato di ebbrezza -‐ Confisca del veicolo -‐ Casis5ca -‐ E' disposta la confisca del veicolo condoJo dal conducente che versa in stato di ebbrezza (nella sua forma più grave) quando, all'interno del veicolo stesso, prende posto il suo legi_mo proprietario anch'egli con sintomi esteriori di ebbrezza in quanto, nella fa_specie, ques5 non può considerarsi estraneo al reato. Giurisprudenza Corte di Cassazione Penale, sezione quarta -‐ Sentenza n. 21811 del 08/06/2010 Circolazione stradale -‐ Art. 186 del Codice della Strada -‐ Guida in stato di ebbrezza -‐ Confisca del veicolo -‐ Non è il solo 5tolo di proprietà che, di per sè, esclude la confiscabilità del mezzo, ma la misura può essere imposta anche nei confron5 del proprietario, ove si accer5 che ques5 abbia esplicato forme di partecipazione psichica o materiale alla commissione del reato. Giurisprudenza Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10688, del 11 febbraio 2010 La macchina guidata da chi è in stato di ebbrezza può essere oggeJo di sequestro preven5vo anche se è in leasing e, quindi, non è di proprietà del conducente. La misura cautelare reale, infa_, è da considerarsi legi_ma perché il guidatore, sebbene non proprietario, ha comunque la disponibilità del veicolo in forza del contraJo di leasing. Art. 213 -‐ Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministraDva. 2-‐sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tu_ i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commeJere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. Giurisprudenza Cassazione Penale Sent. n. 40080 del 28-‐10-‐2008 Tanto premesso, il Collegio ri5ene che sussista un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebrezza previsto dall'art. 186 C.d.S., e che la sanzione necessaria della confisca, ex art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, cos5tuisca l'espressione di una più intensa risposta puni5va, volta a scongiurare la reiterata u5lizzazione illecita del mezzo, cos5tuente lo strumento di commissione del reato (Corte Cos5tuzionale, sentenza n. 345 del 2007). Circ. 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministra5va ai sensi del citato art. 213, comma 2-‐sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ul5mo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007. Circ. 24 giugno 2011, n. 300/A/ 5631/11/101/3/3/9 6) Confisca amministra5va dei ciclomotori e dei motoveicoli adopera5 per commeJere rea5 Come è noto, l'ar5colo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministra5va non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appar5ene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consen5to mediante autorizzazione amministra5va. Poiché vengono segnalate prassi opera5ve diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministra5va in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appar5ene a persona estranea alla violazione non può essere oggeJo di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'ar5colo 213, comma 2-‐sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commeJere un reato. Guida in stato di ebbrezza Quale disciplina applichiamo in caso di sequestro finalizzato alla confisca di ciclomotori e motoveicoli? Guida in stato di ebbrezza Art. 224-‐ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministraDve accessorie della confisca amministraDva e del fermo amministraDvo in conseguenza di ipotesi di reato 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministra5va accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'ar5colo 213, in quanto compa5bili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefeJura-‐ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo soJoposto a sequestro è affidato ai sogge_ di cui all'ar5colo 214-‐bis. Riepilogando • Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 – Il veicolo viene sempre affidato; • Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 – Se traJasi di ciclomotore o motoveicolo il veicolo viene sequestrato ai sensi dell’art. 224 ter (art. 213); – Se traJasi di altro veicolo viene affidato; • Tasso alcolemico superiore a 1,5 – Se il veicolo appar5ene a persona non estranea al reato si ha il sequestro ai sensi dell’art. 224 ter; – Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato: • Se traJasi di ciclomotore o motoveicolo il veicolo viene sequestrato ai sensi dell’art. 224 ter (art. 213); • Se traJasi di altro veicolo viene affidato; Guida in stato di ebbrezza Ar5colo 186 C.d.S. 7. Salvo che il faJo cos5tuisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, leJera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, leJera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Guida in stato di ebbrezza In caso di rifiuto possiamo impedire la circolazione se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato? Guida in stato di ebbrezza E se il veicolo è un ciclomotore o motoveicolo? Guida in stato di ebbrezza 2-‐bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente ar5colo e al comma 3 dell'ar5colo 186-‐bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministra5vo del veicolo per centoJanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), faJo salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della leJera c) del comma 2 del presente ar5colo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI. È faJa salva in ogni caso l'applicazione dell'ar5colo 222. CriDcità Guida in stato di ebbrezza Art. 224-‐ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministraDve accessorie della confisca amministraDva e del fermo amministraDvo in conseguenza di ipotesi di reato 3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministra5va accessoria del fermo amministra5vo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministra5vo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'ar5colo 214, in quanto compa5bile. OperaDvamente – Accertamento posi5vo • Sanzione amministra5va/penale • Sospensione patente • Affidamento del veicolo/Art. 224 ter • Art. 213, 2 sexies • Incidente stradale • Fermo amministra5vo – Rifiuto • Sanzione penale • Sospensione patente • Affidamento del veicolo/Art. 224 ter Guida in stato di ebbrezza 186-‐bis. Guida soJo l'influenza dell'alcool per conducen5 di età inferiore a ventuno anni, per i neo-‐patenta5 e per chi esercita professionalmente l'a_vità di trasporto di persone o di cose. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e soJo l'influenza di queste per: a) i conducen5 di età inferiore a ventuno anni e i conducen5 nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducen5 che esercitano l'a_vità di trasporto di persone, di cui agli ar5coli 85, 86 e 87; c) i conducen5 che esercitano l'a_vità di trasporto di cose, di cui agli ar5coli 88, 89 e 90; d) i conducen5 di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainan5 un rimorchio che compor5 una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli des5na5 al trasporto di persone il cui numero di pos5 a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a oJo, nonché di autoar5cola5 e di autosnoda5. Guida in stato di ebbrezza a) i conducen, di età inferiore a ventuno anni e i conducen, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; Guida in stato di ebbrezza b) i conducen, che esercitano l'a;vità di trasporto di persone, di cui agli ar,coli 85, 86 e 87; Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Art. 86. Servizio di piazza con autoveJure con conducente o taxi. Art. 87. Servizio di linea per trasporto di persone. Guida in stato di ebbrezza c) i conducen, che esercitano l'a;vità di trasporto di cose, di cui agli ar,coli 88, 89 e 90; Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi. Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose. Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza. Guida in stato di ebbrezza d) i conducen,: • di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, • di autoveicoli trainan, un rimorchio che compor, una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, • di autobus e di altri autoveicoli des,na, al trasporto di persone il cui numero di pos, a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a oGo, • di autoar,cola, e di autosnoda,. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 2. I conducen5 di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e soJo l'influenza di queste sono puni5 con la sanzione amministra5va del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. Guida in stato di ebbrezza Domanda 3 -‐ Quali accertamen5 preliminari? Circ. 30 luglio 2010 Prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 Nelle more della fornitura di strumen5 precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/1, i controlli e5lometrici nei riguardi dei conducen5 che appartengono alle categorie di cui all'art. 186-‐bis, comma 1, C.d.S. saranno effeJua5 u5lizzando gli e5lometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quan5fica la presenza di alcol nell'aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l'impiego dell'e5lometro a fini di raccolta della prova. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 3. Per i conducen5 di cui al comma 1 del presente ar5colo, ove incorrano negli illeci5 di cui all'ar5colo 186, comma 2, leJera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeci5 di cui all'ar5colo 186, comma 2, leJere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'ar5colo 186. Salvo che il faJo cos5tuisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'ar5colo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, leJera c), del medesimo ar5colo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato ar5colo 186, comma 2, leJera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. (segue) Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefeJo ordina che il conducente si soJoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato ar5colo 186. Se il faJo è commesso da soggeJo già condannato nei due anni preceden5 per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministra5va accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI. Guida in stato di ebbrezza Art. 186 bis C.d.S. 7. Il conducente di età inferiore a dicioJo anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a dicioJo anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. Riepilogando -‐ Si individuano dei conducen5 che vengono sanziona5 se hanno un tasso alcolemico superiore a zero; -‐ Se gli stessi conducen5 superano il tasso alcolemico di 0,5 le sanzioni sono quelle dell’art. 186, aumentate. -‐ Se provocano un incidente stradale si richiamano le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2 bis, aumentate. -‐ Anche il rifiuto è disciplinato con le pene dell’art. 186, aumentate. -‐ I minori che guidano in stato di ebbrezza non possono conseguire la patente B prima dei 19 anni (se < 0,5) e 21 anni (se > 0,5) Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacen5 o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministra5va accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appar5ene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducen5 di cui al comma 1 dell'ar5colo 186-‐bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'ar5colo 186-‐bis. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD (…) La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducen5 di cui alla leJera d) del citato comma 1 dell'ar5colo 186-‐bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle par5, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'ar5colo 224-‐ter. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD Problema5che comma 1 -‐ Aumentano le pene e la durata della sospensione della patente; -‐ Per i conducen5 del comma 1 dell’art. 186 bis le sanzioni sono aumentate -‐ La patente è revocata solo per i conducen5 di cui al comma 1, leJera b) dell’art. 186 bis e nel caso di recidiva nel triennio; -‐ Si ha la confisca del veicolo se non appar5ene a persona estranea del reato, applicando l’art. 224 ter; Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 1-‐bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacen5 o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, faJo salvo quanto previsto dal se_mo e dall'oJavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del 5tolo VI. È faJa salva in ogni caso l'applicazione dell'ar5colo 222. Art. 187 -‐ Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD 2. Al fine di acquisire elemen5 u5li per mo5vare l'obbligo di soJoposizione agli accertamen5 di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'ar5colo 12, commi 1 e 2, secondo le dire_ve fornite dal Ministero dell'interno, nel rispeJo della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono soJoporre i conducen5 ad accertamen5 qualita5vi non invasivi o a prove, anche aJraverso apparecchi porta5li. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 2-‐bis. Quando gli accertamen5 di cui al comma 2 forniscono esito posi5vo ovvero quando si ha altrimen5 ragionevole mo5vo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi soJo l'effeJo conseguente all'uso di sostanze stupefacen5 o psicotrope, i conducen5, nel rispeJo della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere soJopos5 ad accertamen5 clinico-‐tossicologici e strumentali ovvero anali5ci su campioni di mucosa del cavo orale preleva5 a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastruJure e dei traspor5, di concerto con i Ministri dell'interno, della gius5zia e della salute, sen55 la Presidenza del Consiglio dei Ministri -‐ Dipar5mento per le poli5che an5droga e il Consiglio superiore di sanità, da adoJare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effeJuazione degli accertamen5 di cui al periodo precedente e le caraJeris5che degli strumen5 da impiegare negli accertamen5 medesimi. Ove necessario a garan5re la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamen5 di cui al presente comma siano effeJua5, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 3. Nei casi previs5 dal comma 2-‐bis, qualora non sia possibile effeJuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiu5 di soJoporsi a tale prelievo, gli agen5 di polizia stradale di cui all'ar5colo 12, commi 1 e 2, fa_ salvi gli ulteriori obblighi previs5 dalla legge, accompagnano il conducente presso struJure sanitarie fisse o mobili afferen5 ai sudde_ organi di polizia stradale ovvero presso le struJure sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effeJuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacen5 o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di inciden5, compa5bilmente con le a_vità di rilevamento e di soccorso. Art. 187 -‐ Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD 4. Le struJure sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'ar5colo 12, commi 1 e 2, effeJuano altresì gli accertamen5 sui conducen5 coinvol5 in inciden5 stradali e soJopos5 alle cure mediche, ai fini indica5 dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'ar5colo 186. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 5. Le struJure sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la rela5va cer5ficazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispeJo della riservatezza dei da5 in base alle vigen5 disposizioni di legge. Copia del referto sanitario posi5vo deve essere tempes5vamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamen5, al prefeJo del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimen5 di competenza. Art. 187 -‐ Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD 5-‐bis. Qualora l'esito degli accertamen5 di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamen5 di cui al comma 2 abbiano dato esito posi5vo, se ricorrono fonda5 mo5vi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-‐fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacen5 o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ri5ro della patente di guida fino all'esito degli accertamen5 e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'ar5colo 216 in quanto compa5bili. La patente ri5rata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. Guida soRo l'effeRo di stupefacenD 8. Salvo che il faJo cos5tuisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-‐bis, 3 o 4, il conducente è soggeJo alle sanzioni di cui all'ar5colo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefeJo ordina che il conducente si soJoponga a visita medica ai sensi dell'ar5colo 119. Accertamento sintomaDco Cassazione Penale Sent. n. 47903 del 10-‐12-‐2004 Ai fini della configurabilità del reato di guida soJo l'effeJo di sostanze stupefacen5 lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto da elemen5 sintoma5ci esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcoolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previs5 dall'art. 187 comma secondo c.s. (D.Lgs. n. 285/1992), aJraverso un esame su campioni di liquidi biologici, traJandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialis5che in relazione alla individuazione ed alla quan5ficazione delle sostanze. Accertamento strumentale Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 33312 del 08 luglio 2008 La condoJa 5pica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacen5, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-‐fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacen5, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Accertamento strumentale Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 48004 del 4 novembre 2009 Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida soJo l'influenza di sostanze stupefacen5 (art. 187 c. strad.), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato aJraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamen5 biologici dimostra5vi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il faJo si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur a fronte degli esi5 posi5vi delle indagini biologiche circa l'assunzione delle sostanze stupefacen5 e delle deposizioni dei verbalizzan5 sullo stato di alterazione del conducente, aveva gius5ficato l'assoluzione sulla base dell'assenza di una analisi medica sull'alterazione, senza dare un'adeguata mo5vazione sulla ritenuta irrilevanza dei da5 probatori acquisi5). Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida soJo l'influenza di sostanze stupefacen5 (art. 187 c. strad.), una volta dimostrata l'"assunzione" della droga con l'esame sui liquidi biologici, lo "stato di alterazione" può essere provato anche aJraverso indici sintoma5ci. Accertamento strumentale Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 41796 del 11 giugno 2009 Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condoJa di guida in stato d'alterazione psico-‐fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condoJa di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacen5, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacen5 ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (In mo5vazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintoma5ca dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indica5 nel comma 2 dell'art. 186 c. strad., per la configurabilità del reato "ex" art. 187 c. strad. è necessario sia un accertamento tecnico-‐biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-‐fisica). Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano SEZIONE DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI Sos5tuto Dr. Riccardo Targe_ -‐ Coordinatore v. Manara, IV° piano, stanza n.57 tel.int.: 3821 -‐ tel. est.: 02/54333821 -‐ fax: 02/59900342 Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD Come è noto, l’art. 187 C.d.S. punisce chiunque guida in stato di alterazione psico-‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacen5 o psicotrope (da ora in poi: droghe). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il mero uso di stupefacen5 non integra la fa_specie criminosa predeJa, richiedendosi la prova, non solo dell’uso pregresso di droghe, ma anche della capacità, nel caso concreto, di provocare un’alterazione psico-‐fisica. Ebbene, nella generalità dei casi il conducente sospeJo di aver faJo uso di droghe viene aJualmente di regola soJoposto al solo esame delle urine. Secondo l’insegnamento scien5fico più autorevole (faJo proprio dalla giurisprudenza), tuJavia, tale genere di esame consente di accertare solo l’avvenuto uso di droghe, ma non se vi è stato quell’effeJo di alterazione, richiesto dalla norma incriminatrice; risultato che verrebbe viceversa raggiunto effeJuando esami più approfondi5, come quelli ema5ci, caraJerizza5 tuJavia da maggiore invasività. Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD E’ parimen5 noto che, ai sensi degli arJ. 359 bis e 224 bis del c.p.p. è possibile effeJuare il prelievo di materiale biologico anche in presenza di un diniego della persona interessata solo quando si procede per deliJo non colposo punito con pena superiore nel massimo a tre anni; in presenza quindi di fa_specie più gravi di quella contravvenzionale in esame; mentre, l’immo5vato rifiuto a soJoporsi agli accertamen5 di cui sopra e in specie, di consen5re il prelievo di campioni di liquidi biologici è penalmente sanzionato, ex art. 187/8° co. C.d.S. Guida soRo l’effeRo di sostanze stupefacenD Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale. Circ. 14-08-2009, Epigrafe Destinatari Premessa 1. Obiettivi e criteri dell'azione di contrasto degli eccessi di velocità 2. Competenza della Conferenza provinciale permanente nelle funzioni di pianificazione e coordinamento degli interventi di contrasto - Monitoraggio sui tassi di incidentalità Allegato 1 - Istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità Parte I - Dispositivi di misura della velocità 1. Modalità di accertamento dell'eccesso di velocità 2. Approvazione dei dispositivi 3. Controllo degli strumenti 4. Percentuale di riduzione della velocità a favore del trasgressore 5. Gestione delle apparecchiature 6. Precauzioni a tutela della riservatezza personale 7. Segnalazione delle postazioni di controllo 8. Soggetti che possono utilizzare i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo Parte II - Individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di Polizia 1. Impiego e caratteristiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo 2. Individuazione con decreto del prefetto delle strade sulle quali è ammesso l'uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo 3. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l'utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico 4. Procedimento di individuazione ed emissione del decreto da parte del prefetto Parte III - Modalità di controllo e di contestazione 1. Postazioni fisse di rilevamento senza la presenza dell'operatore di Polizia 2. Postazioni mobili di rilevamento senza la presenza dell'operatore di Polizia 3. Postazioni mobili di rilevamento con la presenza dell'operatore di Polizia 4. Accertamento diretto con fermo del veicolo e contestazione immediata della violazione Parte IV - Abrogazioni Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 . Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade. (1) (1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica Loro sedi Ai Sigg.ri Commissari del Governo per le Province autonome Trento-Bolzano Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta Aosta Ai Sigg.ri Questori della Repubblica Loro sedi Ai Sigg.ri Dirigenti dei compartimenti della Polizia stradale Loro sedi e, p.c.: Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento dei trasporti terrestri Roma Al Ministero della giustizia Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria Roma Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Corpo Forestale dello Stato Roma Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri Roma Al Comando generale della Guardia di Finanza Roma Alle Zone di Polizia di frontiera Loro sedi Ai Compartimenti della Polizia ferroviaria Loro sedi Ai Compartimenti della Polizia postale e delle comunicazioni Loro sedi Al Centro addestramento Polizia di Stato Forlì - Cesena Premessa Il quadro normativo volto a contrastare condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità e tali da costituire pericolo per la sicurezza stradale si è sviluppato, negli ultimi anni, introducendo nuove disposizioni che rendono possibile in modo sempre più diffuso e differenziato l'impiego di tecnologie di controllo remoto delle violazioni. L'obiettivo del legislatore è di fornire agli organi di Polizia stradale elencati nell'art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) strumenti sempre più efficaci per contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale, il cui contenimento rientra anche tra i programmi prioritari dell'Unione Europea. Benché l'evolversi della normativa nazionale sia in linea con gli indirizzi emersi in ambito comunitario, che hanno ribadito l'importanza dei dispositivi automatici di controllo per migliorare i livelli di sicurezza stradale, il nostro Paese è ancora lontano dal traguardo proposto nel 2001 dalla Commissione Europea di dimezzare entro il 2010 il numero delle vittime di incidenti stradali. Appare, pertanto, necessario disciplinare l'utilizzo dei predetti dispositivi che consentono un'azione sistematica preventiva e repressiva secondo moduli operativi idonei ad ottimizzare l'impiego di uomini e mezzi per la realizzazione della predetta finalità. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Nell'esercizio delle attribuzioni indicate dall'art. 11, comma 3, del Codice della strada, si forniscono agli organi di Polizia stradale criteri di indirizzo e coordinamento per dare concreta ed uniforme attuazione all'intento del legislatore. Costituiscono parte integrante della direttiva le allegate istruzioni operative (All. 1) -predisposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza d'intesa con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, riguardanti l'utilizzo delle apparecchiature di controllo e le modalità di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità dei veicoli. 1. Obiettivi e criteri dell'azione di contrasto degli eccessi di velocità Per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati dall'eccesso di velocità, l'azione di contrasto degli organi di Polizia stradale e delle Polizie locali deve essere rivolta con prioritaria attenzione ai tratti di strada in cui si verifica un costante ed alto livello infortunistico. Attraverso la puntuale applicazione della normativa di specie e l'attenta esecuzione delle direttive ministeriali le Forze di Polizia hanno progressivamente intensificato la propria attività di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di velocità. Nonostante gli sforzi compiuti, si continua a registrare una elevata percentuale di infortuni dovuta a condotte di guida imprudenti che eccedono tali limiti, costituendo la principale causa di incidenti stradali, spesso con esito mortale, come emerge da univoche risultanze statistiche. Per attivare più proficue strategie di contrasto è, pertanto, necessario sviluppare una maggiore sinergia tra tutti gli organismi a ciò preposti, attraverso una costante azione di coordinamento delle risorse disponibili a livello provinciale e nel rispetto delle specificità e dell'autonomia organizzativa propria di ciascuna della componenti coinvolte. Tale attività dovrà necessariamente trovare il suo fondamento in una adeguata pianificazione che tenga conto dei seguenti criteri: - individuazione dei punti critici per la circolazione in cui maggiore è la sinistrosità stradale riferita al biennio precedente; - ricognizione ed eventuale revisione dell' elenco dei tratti di strada in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 168/2002, è consentito l'impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni; - rilevamento selettivo che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell'eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida; - contestazione immediata solo nei casi in cui sussistano tutte le garanzie per la sicurezza della circolazione e degli operatori; - coordinamento territoriale tra le Forze di Polizia e le Polizie locali per evitare la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 2. Competenza della Conferenza provinciale permanente nelle funzioni di pianificazione e coordinamento degli interventi di contrasto - Monitoraggio sui tassi di incidentalità Per garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati, l'azione di coordinamento dei Prefetti deve continuare ad essere svolta con carattere di sistematicità. Al fine di rafforzare le strategie oggetto di coordinamento e di pianificazione, appare indispensabile avvalersi, quale utile sede di confronto e di valutazione, della Conferenza provinciale permanente prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 300/1999 e successive modificazioni, nel cui ambito sono presenti tutti i soggetti responsabili o referenti in materia di sicurezza stradale e ciò anche alla luce degli ottimi risultati ottenuti sul territorio attraverso iniziative tendenti al più ampio coinvolgimento istituzionale di tutte le Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle componenti sociali. In detta struttura troverà idonea collocazione un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate. Nell'osservatorio saranno presenti le componenti istituzionali della Polizia stradale e, se opportuno, altri organismi pubblici o associazioni private comunque interessati ai predetti fenomeni di incidentalità ed al loro contenimento. Con cadenza semestrale le Conferenze provinciali permanenti approveranno un documento riepilogativo, contenente l'analisi delle rilevazioni effettuate, lo stato della sicurezza sulle strade e le iniziative adottate. Il documento sarà inviato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. L'attuazione del coordinamento operativo e la raccolta dei dati relativi ai servizi svolti saranno curate dalle sezioni della Polizia Stradale della specialità della Polizia di Stato, che provvederanno all'elaborazione dei risultati conseguiti per ogni ulteriore esigenza di analisi e verifica. I Signori Prefetti interesseranno i Sindaci ed i Presidenti delle Province sul contenuto della presente direttiva perché ne diano esecuzione attraverso i Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. Il Ministro dell’interno Roberto Maroni Allegato 1 Istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Parte I - Dispositivi di misura della velocità 1. Modalità di accertamento dell'eccesso di velocità L'eccesso di velocità può essere oggetto di accertamento attraverso sistemi di rilevamento, fissi o mobili. I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo delle violazioni, infatti, possono essere sia di tipo mobile, per consentire un'utilizzazione più flessibile sul territorio, sia di tipo fisso, installati permanentemente in postazioni appositamente allestite per garantire un controllo sistematico e continuativo di tratti di strada caratterizzati da criticità particolari ovvero da elevata sinistrosità. Entrambe le modalità di accertamento sono ugualmente valide ed efficaci. Tuttavia, in base alla vigente normativa, l'impiego di postazioni fisse di rilevamento, senza la presenza degli operatori di Polizia, non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni. In tutti gli altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi mobili di rilevamento della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di Polizia. Ciò, naturalmente, non impedisce la contestazione differita della violazione che è sempre possibile, sia con strumenti in postazione fissa che con strumenti mobili, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 201, comma 1-bis, lettere e) ed f), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). 1.1. Tipologia degli strumenti utilizzabili Gli strumenti utilizzabili si possono distinguere, quanto a modalità di accertamento in: - dispositivi per l'accertamento della velocità istantanea o puntuale; - dispostivi per velocità media. 2. Approvazione dei dispositivi Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6; 142, comma 6; 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e del decreto ministeriale 29 ottobre 1997, relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego". Ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 29 ottobre 1997, le approvazioni delle apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità, concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981, decadono venti anni dopo il loro rilascio. Da tale data gli apparecchi non possono essere né commercializzati, né utilizzati [1]. _________________ [1] Per i dispostivi approvati in via provvisoria o con scadenze più ridotte, non è vietato l'impiego dopo la scadenza. È il caso, ad esempio, dei dispositivi laser Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 denominati Telelaser LT1 20-20 per i quali era stata rilasciata un'approvazione provvisoria in data 8 settembre 1997, dal Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. Per tali apparecchiature con decreto n. 4199, veniva fornita approvazione per mesi quindici dalla data del medesimo decreto. Con nota n. 1352 del 30 marzo 1998, l'Ispettorato precisava che il sopracitato dispositivo commercializzato nel periodo di validità indicato nel citato Decreto n. 4199, era comunque idoneo all'impiego per venti anni a decorrere dalla data del predetto decreto, nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso dello stesso misuratore. Con successivo Decreto n. 6025 del 30 novembre 1998, il termine di validità dell'approvazione del dispositivo misuratore di velocità Telelaser veniva prorogato sino al 1° marzo 2000. L'art. 3 del medesimo decreto specificava, tuttavia, che le apparecchiature commercializzale entro il 1° marzo 2000 sono da intendersi idonee all'impiego anche oltre detta data, entro i limiti temporali di validità dell'approvazione previsti nel decreto ministeriale 29 ottobre 1997, ovvero venti anni. 3. Controllo degli strumenti La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica, rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura [2], contenuta nel citato decreto ministeriale 29 ottobre 1997 che all'art. 4 testualmente stabilisce: "gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a....... rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso". È esclusa, perciò, la necessità di un controllo periodico dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione. Per tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di Polizia stradale, i costruttori prevedono una verifica periodica con cadenze diverse, indicate nel libretto-manuale d'uso e manutenzione e comunque con cadenza almeno annuale, al fine di accertare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di Polizia stradale, secondo quanto previsto dai provvedimenti di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono sottoposti ad una verifica metrologica periodica - almeno annuale - tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione. La verifica, in entrambi i casi, può essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO-9001 e seguenti, ovvero dai Centri di Taratura opportunamente accreditati presso il S.I.T. - Servizio Italiano di Taratura. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 _________________ [2] Gli apparecchi di misura della velocità non sono soggetti ad operazioni di taratura periodica in senso tecnico. Infatti, la legge n. 273/1991, che si occupa di operazioni metrologiche di verifica, non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità. Per tali strumenti, infatti, una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive, il quale ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata legge n. 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l'ordinamento italiano per l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali. 4. Percentuale di riduzione della velocità a favore del trasgressore Alla velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata [3]. La riduzione si applica alle risultanze ottenute da tutti gli strumenti di misura approvati per l'accertamento della velocità sia istantanea o puntuale che media [4]. _________________ [3] Sia l'art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) che l'art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) non fanno menzione di arrotondamenti ulteriori nella determinazione della velocità. Pertanto il superamento dei predetti limiti, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che corrisponde al valore finale della velocità rilevata, compresi i valori decimali (es. limite di velocità 130 km/h, velocità rilevata di 148 km/h - riduzione del 5% = velocità 140.6 km/h con sanzione di cui all'art. 142, comma 8 del Codice della strada per aver superato di oltre 10 km/h). [4] La vigente normativa di cui all'art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e al citato D.M. 29 ottobre 1997, impone che la percentuale di riduzione a favore dell'utente, pari al 5% con un minimo di 5 km/h, si applichi a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità dei veicoli, senza fare distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 velocità istantanea e strumenti tecnici per il calcolo della velocità media. Invero, la concessione della predetta riduzione a favore dell'utente non è correlata alla incertezza di misura strumentale degli apparecchi, ma alla necessità di tener conto della reale condotta dell'utente che non può tenere costantemente sotto controllo il tachimetro, ovvero può anche superare leggermente la velocità massima consentita per eseguire una manovra più rapidamente a favore della sicurezza e può essere condizionata dalla possibile imprecisione degli strumenti di misura dei veicoli (tachimetri). La riduzione progressiva del valore della velocità media (5, 10 o 15% in base alla velocità calcolata), prevista dal comma 2 dell'art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, deve essere applicata al valore della velocità media ricavata empiricamente dal confronto dei dati orari e delle percorrenze autostradali ricavati dai biglietti autostradali. Ai sistemi tecnici di misurazione della velocità media, perciò, non può essere applicata la riduzione prevista dall'art. 345, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada relativa alla velocità media calcolata con le risultanze dei biglietti autostradali. 5. Gestione delle apparecchiature Gli apparecchi di misura utilizzati per contestare l'eccesso di velocità devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori. L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, tra cui quella relativa al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le attività di cui all'art. 11, c. 1, lett. a), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), e pertanto, costituendo servizio di Polizia stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità degli accertamenti [5]. 5.1. Locazione comodato o leasing delle apparecchiature Nel richiamare la disposizione di cui all'art. 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, nella quale è stabilito che le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere gestite direttamente dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale elencati dall'art. 12 del Codice della strada, si fa presente che è consentito l'uso di un apparecchio non di proprietà dell'organo accertatore, ma che sia da questo preso in locazione, in comodato o in leasing. La citata disposizione regolamentare, infatti, non specificando la natura del titolo del possesso dello strumento, lascia intendere che le singole apparecchiature possono essere: a) prese in locazione o in leasing da imprese che ne hanno la proprietà con contratti che possono prevedere, altresi, anche gli interventi di manutenzione; b) acquisite in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero da Enti Proprietari o Concessionari delle Strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione. In entrambi i casi, tuttavia, è sempre necessario che le stesse apparecchiature siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada. Per soddisfare la predetta esigenza, l'intervento degli organi di Polizia stradale deve concretizzarsi: a) per le postazioni mobili, nell'installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio; b) per le postazioni fisse, nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza. 5.2. Attività che possono essere affidate a privati: servizi sussidiari all'accertamento La convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura e la sottoscrizione di verbali di accertamento devono essere sempre effettuate dagli organi di Polizia stradale e cosi pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predetti atti. Possono, invece, essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di Polizia stradale le attività puramente manuali e complementari quali, a titolo esemplificativo, la rimozione e sostituzione dei rullini, lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei dati relativi, ovvero la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica. Durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici specializzati purché a questi ultimi non siano affidati compiti di accertamento e controllo, di specifica competenza degli operatori di Polizia stradale. Per quanto riguarda, invece, la fase dello sviluppo dei fotogrammi impressionati, si ribadisce la necessità che un operatore di Polizia presenzi alle operazioni demandate ad un laboratorio privato al fine di garantire la legittimità dell'operazione e l'obbligo di gestione diretta prevista dal citato art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. 5.3. Quantificazione del corrispettivo in caso di locazione In conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della strada, le spese relative alle attività affidate a terzi rientrano tra quelle di accertamento e, come tali, essendo possibile una quantificazione analitica dei costi, si può determinare il corrispettivo da riconoscere al soggetto appaltante ed eventualmente da porre a carico, in misura proporzionale, al trasgressore. Tuttavia, le spettanze da elargire all'aggiudicatario dell'appalto di locazione dell'apparecchio e dei relativi servizi devono essere rapportate alle disposizioni dell'art. 208 del Codice della strada, relative alla destinazione dei proventi degli illeciti amministrativi, ove è prevista tra l'altro, la possibilità della fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale. Il corrispettivo, perciò, deve essere sempre commisurato al costo delle operazioni effettuate o in funzione del tempo di utilizzo delle apparecchiature e non alle sanzioni eventualmente riscosse [6]. _________________ [5] A tale comportamento consegue, altresì, la censurabilità delle amministrazioni inadempienti, in quanto in contrasto con la previsione dell'articolo 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 strada (D.P.R. n. 495/1992), secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di Polizia stradale (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003 n. 16713). [6] Se da una parte, infatti, appare illogico in un rapporto contrattuale con natura "do ut facias" vincolare il corrispettivo per la prestazione ad un'"alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse, dall'altra appare paradossale che concorra all'attività di accertamento un soggetto privato che, pur accettando il rischio contrattuale, determini con la propria opera l'entità del corrispettivo da ricevere, riducendo cosi lo stesso rischio contrattuale. Una procedura cosi come ipotizzata appare in parte in contrasto anche con le disposizioni dettate dall'art. 208 del Codice della strada, che stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Difatti, una determinazione "a priori" del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una motivazione plausibile che giustifichi tale corrispettivo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spettano ai soggetti beneficiari richiamati nel medesimo art. 208 del Codice della strada, con il rischio di pregiudicare le attività e gli obbiettivi da perseguire che sono finanziati con i fondi in questione. 6. Precauzioni a tutela della riservatezza personale I dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione ed a richiesta dell'interessato la visione successiva devono essere impiegati nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale (D.Lgs. n. 196/2003). La doverosa considerazione dei diritti della persona, impone l'adozione di alcune cautele. In particolare è necessario che: - gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione; - salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali; - la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e possa essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico; - le risultanze fotografiche o le riprese video siano nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di Polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati; - le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso; - nella conservazione delle risultanze fotografiche o video, siano adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 6.1. Limiti all'applicazione della normativa di tutela della riservatezza Occorre precisare che l'applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza personale, riferita al trattamento delle immagini, comprese anche quelle registrate nei controlli con documentazione video, è obbligatoria solo qualora permetta di identificare un soggetto anche in via indiretta, cioè attraverso il collegamento con altre informazioni, quali quelle degli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto, le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi utilizzati e le registrazioni effettuate, per la distanza, per l'ampiezza dell'angolo di visuale, per la tipologia degli strumenti ovvero per altre cause contingenti non contengano dati identificativi dei veicoli. 6.2. Tutela della riservatezza nel caso di esternalizzazione di servizi sussidiari all'accertamento Qualora le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica ovvero di gestione della documentazione video o digitale prodotta dalle apparecchiature di rilevamento della velocità siano affidate a soggetti privati, deve essere sempre garantito il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale. In particolare, deve comunque essere assicurato che: - i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del trattamento"; - gli stessi agiscano sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare del trattamento" e del "responsabile del trattamento"; - il ruolo di "incaricato del trattamento" possa essere svolto soltanto da una persona fisica; - sia nominato "responsabile del trattamento" la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima struttura privata. Ricorrendo tali presupposti, il privato è legittimato a trattare i precedenti dati della struttura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma è comunque vincolato ad utilizzarli nell'ambito dei compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione). 6.3. Visione delle fotografie o della documentazione video da parte degli interessati Per garantire le esigenze di riservatezza, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono mai essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Tuttavia, poiché l'intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione della documentazione Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 fotografica o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali trattati. Al momento dell'accesso, pertanto, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato. 6.4. Riprese frontali Le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo e la memorizzazione di immagini che permettano di identificare le persone che vi si trovano a bordo. Un siffatto tipo di accertamento, infatti, in quanto non indispensabile, si pone in violazione alle norme in materia di riservatezza. Sono, viceversa, compatibili le riprese frontali realizzate con l'ausilio di dispositivi laser impiegati per la contestazione immediata delle violazioni. Infatti, in tali casi, la documentazione video realizzata costituisce solo il supporto che attesta una violazione accertata direttamente dall'operatore di Polizia. 7. Segnalazione delle postazioni di controllo L'art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: a) preventivamente segnalate; b) ben visibili. Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, D.M. 15 agosto 2007. In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che: a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito; b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal del Regolamento di esecuzione del Codice della strada per i segnali di indicazione; per i dispostivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del medesimo regolamento. L'informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile [7], deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo [8] secondo le indicazioni del D.M. 15 agosto 2007 [9]. Per le postazioni mobili possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità [10]. Limitatamente alle postazioni mobili di controllo, l'esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato D.M. 15 agosto 2007. Tutte le segnalazioni in argomento dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza e in modo da consentirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito e la tutela dell'incolumità degli operatori di Polizia. 7.1. Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità Le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell'organo operante conforme a quello riprodotto dall'art. 125 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile. _________________ Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 [7] Il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 168/2002 prescrive che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada. La norma, utilizzando il termine "informazione" e non facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal Codice della strada, aveva inteso stabilire che l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi potesse essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioè, a titolo esemplificativo, anche attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc. Con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 142 del Codice della strada, tuttavia, gli strumenti di controllo della velocità devono essere necessariamente presegnalati con l'uso di segnali stradali o pannelli a messaggio variabile, secondo le indicazioni del D.M. 15 agosto 2007. [8] La norma non impone la presegnalazione dell'effettivo funzionamento delle apparecchiature ma solo dell'installazione della postazione fissa o della sua abituale collocazione, quando trattasi di postazioni mobili. [9] Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali, peraltro, resta ferma la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse e mobili di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade, purché avente colori, caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia. [10] Salvo i casi sopracitati, infatti, l'utilizzazione di segnaletica permanente per segnalare postazioni temporanee, se pur non vietata dalle disposizioni vigenti, risulta non coerente con la tipologia utilizzata e con l'esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire. Pertanto, salvo i casi sopraindicati, le postazioni mobili dovrebbero essere segnalate con segnali stradali temporanei. 8. Soggetti che possono utilizzare i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo L'articolo 4, comma 1, della legge n. 168/2002 limita l'utilizzazione o la installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo a distanza ai soli organi di Polizia stradale indicati nel comma 1, dell'art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). Resta impregiudicata, per i restanti organi di Polizia stradale richiamati ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del Codice della strada, la facoltà di utilizzare dispositivi di controllo finalizzati all'accertamento diretto delle violazioni, procedendo, quando possibile, alla prescritta contestazione immediata delle stesse. I medesimi soggetti, peraltro, possono utilizzare anche i dispositivi di controllo senza effettuare la contestazione immediata nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e), del Codice della strada, a condizione che il loro impiego avvenga con la presenza e sotto il diretto controllo di dipendenti abilitati allo svolgimento di compiti di Polizia stradale. 8.1 Impiego di operatori nell'attività di controllo Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Nei casi indicati all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), la condizione della costante presenza di un operatore di Polizia stradale può ritenersi soddisfatta quando l'apparecchio di misura è gestito anche da un solo dipendente. Quando il servizio di controllo prevede la contestazione immediata della violazione, non è richiesto l'impiego coordinato di più unità operative, essendo sufficiente l'utilizzazione di una sola unità operativa composta da almeno due operatori di Polizia stradale. Infatti, nel rispetto delle regole fissate dalle presenti istruzioni, il numero degli operatori e le modalità del loro impiego restano in ogni caso rimessi alla valutazione discrezionale del responsabile del Comando o dell'Ufficio da cui dipendono. Parte II - Individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di Polizia 1. Impiego e caratteristiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo L'articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, consente sia l'impiego di dispositivi che di mezzi tecnici di controllo del traffico, per l'accertamento a distanza di alcune violazioni, tra cui l'eccesso di velocità (art. 142 del Codice della strada - D.Lgs. n. 285/1992). In particolare è possibile l'installazione e l'impiego di dispositivi in grado di rilevare, anche in modo automatico [11], le violazioni, senza la presenza o l'intervento contestuale dell'operatore di Polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che mettono in condizione l'organo preposto all'attività di monitoraggio del traffico a distanza di accertare l'illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e dal momento in cui si compie. La norma legittima l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i predetti dispositivi tecnici senza richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente ed in via presuntiva presente in tutte le fattispecie indicate [12] [13]. I dispositivi di controllo si identificano con gli strumenti tecnici costruiti specificamente per accertare violazioni (quali, a titolo esemplificativo, i misuratori di velocità), mentre i mezzi tecnici di controllo [14] sono costituiti, più genericamente, da tutti gli apparecchi che consentono di controllare il traffico a distanza (videocamere, sistemi digitali di rilevamento del passaggio, ecc.). L'art. 4 in linea con le disposizioni dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada prescrive che i dispositivi di controllo, utilizzati per l'accertamento automatico delle violazioni e cioè senza richiedere la presenza o l'intervento diretto degli operatori di Polizia stradale, devono essere approvati ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La disposizione è in armonia con l'art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), secondo cui tutti i dispositivi Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 destinati a controllare la velocità dei veicoli devono essere approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. _________________ [11] Secondo l'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, gli accertamenti in automatico dalle violazioni previste dell'art. 142 sono correttamente effettuati senza la presenza dell'organo di controllo, solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego. Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento che non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità. [12] La norma intende riferirsi sia all'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l'infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di Polizia stradale, sia all'impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell'operatore di Polizia, registrano l'infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l'accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte. [13] Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell'art. 4, L. n. 168/2002 non sostituisce le norme generali del Codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l'attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di Polizia stradale, ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all'art. 200 del Codice della strada, quando l'accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o par gli utenti della strada. Per questa ragione, fuori dei casi descritti dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della strada, perciò, ove possibile, si potrà procedere all'immediata contestazione della violazione. [14] Riguardo ai mezzi tecnici di controllo del traffico, che richiedono l'intervento a distanza di un operatore al fine di rilevare un'infrazione (ad esempio, videocamere a circuito chiuso), si evince che i medesimi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 148 e 176 del Codice della strada senza necessità di preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, purché siano sotto il diretto controllo degli organi di Polizia stradale che, a distanza, effettuano il monitoraggio del traffico in tempo reale. 2. Individuazione con decreto del prefetto delle strade sulle quali è ammesso l'uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Relativamente alle strade classificate dall'art. 2, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali) i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del prefetto [15]. Per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), spetta al prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile l'attività di controllo remoto del traffico finalizzata all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada e su conforme parere degli enti proprietari delle strade. A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. B e C del Codice della strada come "extraurbane", quando attraversano i centri abitati assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle caratteristiche e a prescindere dall'ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa delle strade stesse. Nell'ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è consentita l'installazione di sistemi di rilevamento a distanza [16]; viceversa, è ammessa quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, previa individuazione puntuale da parte del prefetto del tratto di strada ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 168/2002. Sulle strade di tipo A e B nonché sui tratti di altre strade individuati dal prefetto è sempre consentita la contestazione differita della violazione [17]. _________________ [15] Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 168/2002 indica chiaramente, richiamando il testo del Codice della strada al riguardo, che l'ambito territoriale di utilizzo dei citati dispositivi è circoscritto solo alle autostrade, alle strade extraurbane principali, alle strade extraurbane secondarie e alle strade urbane di scorrimento. La procedura di individuazione dei tratti di strade di cui al successivo comma 2, concernente le arterie diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, né è possibile interpretare la mancanta esplicita esclusione come possibilità di estendere tale disciplina anche alle strade urbane di quartiere e alle strade locali. [16] In tali casi, assicurando la costante presenza di un operatore di Polizia, potrà essere omessa la contestazione immediata della violazione quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e) del Codice della strada [17] Il provvedimento del prefetto che individua tali tratti di strada, non limita la possibilità, per tutti i soggetti indicati dall'art. 12, c. 1, del Codice della strada, di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata, ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione, rilevata in presenza dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e) del Codice della strada. 3. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l'utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, il citato art. 4, L. n. 168/2002 disciplina l'attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all'accertamento degli illeciti tra cui quelli dell'art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). La contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi in argomento è legittima quando, sulla base di una valutazione preventiva compiuta dal Prefetto, i tratti di strada sui quali possono essere collocati dispositivi di controllo rispondono ai seguenti criteri: - un elevato livello di incidentalità; - la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. La norma intende favorire un impiego diffuso della tecnologia non esclusivamente a fini sanzionatori, ma in modo funzionale e coerente con l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali. 3.1 Elevato livello di incidentalità sul tratto di strada Quanto alle ragioni che sostengono il primo criterio, si sottolinea l'esigenza, per ciascun tratto di strada da sottoporre a controllo, di un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali ivi avvenuti nel quinquennio precedente. Infatti, secondo la previsione normativa, l'impiego delle tecnologie di controllo del traffico è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico registrato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti rilevabili dai citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo. 3.2 Documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata Quanto al secondo criterio, è necessario preliminarmente evidenziare che i fattori elencati nel richiamato art. 4, comma 2, della legge n. 168/2002 (condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico) hanno carattere tassativo per cui non possono essere prese in considerazione situazioni ambientali diverse o altre esigenze, pur astrattamente rilevanti ai fini di dimostrare l'impossibilità di fermare i veicoli. Nella valutazione delle condizioni strutturali e plano-altimetriche del tratto interessato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, occorre avere riguardo ai seguenti elementi che condizionano l'operatività della normale attività di vigilanza stradale: - presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza; - situazioni in cui l'andamento della strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo; - condizioni particolari di scarsa visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l'ordinaria attività di controllo. Nella valutazione complessiva dei fattori relativi al criterio in argomento dovranno essere considerati, inoltre, la composizione ed il volume di traffico sulla strada. Infatti, a titolo esemplificativo, la presenza di un traffico molto intenso e prevalentemente formato da mezzi pesanti rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione. 4. Procedimento di individuazione ed emissione del decreto da parte del prefetto Il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il controllo, finalizzato all'accertamento a distanza delle violazioni, è avviato dal Prefetto di iniziativa o a seguito di richiesta dell'organo di Polizia stradale competente per territorio, corredata degli elementi valutativi di seguito indicati e del parere dell'ente proprietario o concessionario della strada. 4.1. Richiesta degli organi di Polizia stradale La richiesta dell'organo di Polizia stradale deve evidenziare, in particolare: - la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso; - le caratteristiche del traffico che vi si svolge con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale; - le difficoltà operative dell'organo di Polizia stradale nel procedere con gli ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata. Deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 - localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale, corredata di idonea documentazione fotografica e, ove possibile, di disegni, piantine o planimetrie; - studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso con l'indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate; - analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa; - relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio con la quale si illustrano le attività di Polizia svolte sulla strada e le difficoltà riscontrate nell'utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità dei conducenti controllati e del personale operante. 4.2. Parere dell'ente proprietario o concessionario della strada Il comma 2 dell'art. 4 L. n. 168/2002 prevede altresi che ai fini della individuazione dei tratti da sottoporre a controllo si debbano esprimere gli enti proprietari degli stessi (per le strade in concessione, il parere è espresso dal concessionario art. 14, comma 3, del Codice della strada - D.Lgs. n. 285/1992). Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante ed ha per oggetto la compatibilità tecnica dell'installazione o dell'utilizzazione dei dispositivi con la conservazione delle infrastrutture stradali, la tutela della fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione. Per agevolare l'attività istruttoria, è opportuno promuovere modalità flessibili di comunicazione e di dialogo tra Amministrazioni, attraverso il ricorso a conferenze di servizi o a valutazioni collegiali. Potrebbe a tale scopo essere utile avvalersi delle Conferenze provinciali permanenti previste dall'art. 11 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel cui ambito sono presenti ed operano tutte le componenti interessate alla sicurezza della circolazione stradale. 4.3. Emissione del decreto da parte del Prefetto Nella prima fase di applicazione della legge è stata già effettuata una individuazione complessiva di tutti i tratti interessati, con l'emissione dei relativi decreti. La procedura per l'adozione di nuovi provvedimenti, in analogia con quanto previsto dal comma 2, art. 4 della legge n. 168/2002, in caso di richiesta presentata dall'organo di Polizia stradale, dovrà concludersi entro 90 giorni. Parte III - Modalità di controllo e di contestazione 1. Postazioni fisse di rilevamento senza la presenza dell'operatore di Polizia Le postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni senza la presenza di un operatore di Polizia, possono essere utilizzate solo Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. f) del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) che richiama l'art. 4 della legge n. 168/2002 [18] e precisamente: a) sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. L'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata [19] in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale; b) sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168/2002. Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall'art. 2 del Codice della strada lettere C e D come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata sancito dall'art. 200 del Codice della strada Le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall'art. 2 del Codice della strada come di tipo E ed F, restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni sopraindicate. Su queste, pertanto, permane l'attività di controllo con l'intervento diretto degli organi di Polizia stradale [20]. 1.1. Strumenti utilizzabili; approvazione, d'impiego. Rinvio Si rinvia a: Parte I - paragrafi 1, 2 e 3. taratura e modalità 1.2. Presegnalazione della presenza dei dispositivi. Rinvio Gli strumenti devono essere presegnalati secondo le modalità indicate nella parte prima - paragrafo 7 delle presenti istruzioni operative. Se posizionati allo stesso livello della sede stradale, il box in cui sono alloggiati gli strumenti di misura deve essere reso ben visibile, collocando sopra di esso il segnale richiamato al paragrafo 7.1). Nel caso in cui gli strumenti di misura siano situati al di sopra della sede stradale, il portale su cui sono installati deve recare segnali ben visibili indicanti la presenza dello strumento di misura della velocità. _________________ [18] Gli accertamenti delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della strada effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ed in assenza degli organi di Polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 e con le modalità ivi previste. A tal fine occorre precisare che le disposizioni della lettera f) del comma 1-bis dell'art. 201 del Codice della strada cosi come formulata a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, pur facendo Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 D.L. n. 121/2002, non hanno operato una tacita abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato art. 4. Infatti, proprio nelle parti dell'art. 4 citato, non richiamate espressamente dall'art. 201, comma 1-bis, lettera f) del Codice della strada, sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 201 del Codice della strada Di conseguenza non si può ritenere che sia consentito il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada. [19] Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214, ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 201 del Codice della strada, prevedendo che la contestazione immediata della violazione non sia necessaria qualora vengano utilizzati dispositivi debitamente omologati e che la violazione possa essere accertata anche senza la presenza materiale dell'operatore di Polizia stradale, cioè attraverso le risultanze fotografiche o video degli apparecchi omologati installati ed utilizzati dall'organo di Polizia stradale. Pertanto, l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è ammesso senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata e senza particolari limitazioni circa eventuali accertamenti da remoto cioè senza la presenza dell'operatore, purché avvenga con apparecchiature omologate. [20] A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. B e C) del Codice della strada come "extraurbane", quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E o F, a seconda delle caratteristiche e a prescindere dall'Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa. Nell'ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento senza la presenza dell'organo di Polizia stradale: viceversa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, essa è ammessa previa individuazione puntuale da parte del prefetto del tratto di strada ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 168. 2. Postazioni mobili di rilevamento senza la presenza dell'operatore di Polizia Nei casi indicati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1, possono essere utilizzate anche apparecchiature mobili di rilevamento, purché approvate per tale scopo, funzionanti in modo automatico senza la presenza di un operatore di Polizia. I dispostivi di misura possono essere alloggiati all'interno di veicoli in sosta fuori della carreggiata, ovvero collocati su cavalietti o in strutture removibili poste fuori della carreggiata. Rientrano, infatti, nella categoria degli strumenti di controllo a distanza anche i dispositivi mobili in grado di rilevare e documentare in modo automatico le violazioni. L'intervento dell'operatore di Polizia è limitato all'attivazione e alla Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 verifica della funzionalità dell'apparecchio, le cui risultanze - fotografie, filmati o analoghi sistemi di memorizzazione dell'immagine - sono successivamente sviluppate in un verbale di contestazione. 2.1. Presegnalazione della presenza dei dispositivi. Rinvio A tal fine devono essere osservate le modalità indicate nella parte I - paragrafo 7. Il dispositivo di controllo deve essere reso ben visibile secondo le indicazioni valide per le postazioni di controllo mobile di cui al medesimo paragrafo. 3. Postazioni mobili di rilevamento con la presenza dell'operatore di Polizia Gli strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di Polizia possono essere utilizzati su tutte le strade sia urbane che extraurbane. Occorre, tuttavia, precisare che: a) se sono utilizzati in autostrada, sulle strade extraurbane principali e sulle strade indicate nel decreto del prefetto di cui all'art. 4, L. n. 168/2002, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione e, quindi, possono essere impiegati anche senza necessità di motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al fermo del veicolo condotto in eccesso di velocità; b) se impiegati su altre strade, anche urbane, la contestazione differita della violazione è ammessa solo quando l'apparecchiatura di controllo è utilizzata sotto il diretto controllo di un operatore di Polizia e ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis lett. e), del Codice della strada, e cioè: - lo strumento, per caratteristiche tecniche, non consente di accertare la velocità dei veicoli se non dopo che sono transitati davanti alla postazione di controllo [21]; - sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari [22]. In tali casi, il verbale di contestazione, con richiamo alle disposizioni dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), deve solo indicare le modalità di effettuazione del servizio di controllo che legittimano il mancato fermo immediato del veicolo in eccesso di velocità; c) al di fuori delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere impiegati in modo da consentire, ove possibile, il fermo immediato del conducente in eccesso di velocità per contestargli direttamente la violazione. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il verbale deve indicare in modo preciso i motivi che non hanno consentito tale operazione. Fuori dei casi in cui si rende possibile il controllo remoto delle violazioni e la loro contestazione differita, è sempre opportuno procedere alla contestazione immediata degli illeciti stradali - se necessario con l'impiego articolato di più unità operative - nel rispetto della prioritaria esigenza della salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Ciò in considerazione dell'indubbia efficacia deterrente della concreta possibilità di applicare eventuali misure sanzionatone a carico del conducente nella immediatezza della violazione. _________________ [21] Può ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità senza procedere alla contestazione immediata della violazione quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e degli altri utenti della strada, sia obiettivamente impossibile o comunque molto pericoloso, da parte di una sola unità operativa, il fermo immediato del veicolo. Tale difficoltà può derivare sia dalle modalità di effettuazione del servizio di controllo che dalle caratteristiche strutturali o plano-altimetriche della strada. Salvo particolari situazioni contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo, la situazione sopraindicata può dirsi sempre esistente sulle strade extraurbane a carreggiate separate prive di barriere o restringimenti che consentono la contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso di marcia, urbane ed extraurbane, prive di spazi adatti per effettuare il fermo dei veicoli; in tutte le situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il trasgressore per l'incolumità degli utenti, degli operatori e per la sicurezza della circolazione. [22] Senza procedere alla contestazione immediata della violazione può ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità solo dopo che il veicolo controllato è passato davanti alla postazione di controllo. In tali casi, non è necessario dimostrare anche l'obiettiva impossibilità o comunque l'elevata pericolosità del fermo immediato del veicolo. Né può essere richiesto all'organo di Polizia procedente di operare con la presenza di più unità operative. 4. Accertamento diretto con fermo del veicolo e contestazione immediata della violazione La contestazione immediata dell'eccesso di velocità al conducente del veicolo appena fermato non richiede che l'agente accertatore disponga di prove fotografiche o video o altro a supporto della rilevazione effettuata con lo strumento di misurazione. Sulla base delle disposizioni dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) [23] e conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di accertamento con contestazione immediata, la fotografia o la ripresa rappresenta una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini del raggiungimento della piena prova della violazione stessa. Le risultanze fornite dagli apparecchi omologati, coincidono, infatti, con la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi; pertanto, la piena efficacia e la validità della contestazione si realizzano con l'accertamento diretto da parte dell'operatore addetto al controllo. In particolare, il personale, posto a valle del punto di rilevazione, ricevuta notizia via radio dall'accertatore della velocità desunta dal monitor Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 dell'apparecchiatura, nonché del tipo, della targa o di altri elementi di riconoscimento del veicolo, che ha superato il limite di velocità, procede al fermo dello stesso ed alla contestazione dell'infrazione. L'accertamento della violazione è effettuato dal personale che presidia l'apparecchio ed ha rilevato la velocità e, quindi, nel corpo del verbale di contestazione dovrà essere espressamente indicato il nominativo degli agenti accertatori e che la rilevazione dell'eccesso di velocità è stata compiuta dagli stessi. _________________ [23] Le disposizioni dell'articolo 142, comma 6 del Codice della strada stabiliscono che «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate..... come precisato dal Regolamento», e non dispongono, invece, obblighi di documentazione. In proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21360 del 9 novembre 2004, ha ritenuto legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma 6 del Codice della strada, anche se privo di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione. Con la citata sentenza è stato ribadito il principio in base al quale le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità e l'art. 345 del regolamento di esecuzione al Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992). Parte IV - Abrogazioni Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nelle presenti istruzioni operative. In particolare sono abrogate quelle contenute nelle seguenti circolari: A) Dipartimento della pubblica sicurezza a) circolare n. 300/A/56516/144/5/20/3 del 25 agosto 1995 ("Accertamento e contestazione delle violazioni ex art. 142, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285."); b) circolare n. 300/A/53687/144.5.20.3 del 3 giugno 1998 ("Tutela della riservatezza. Invio della documentazione fotografica dell'accertamento della velocità al domicilio del proprietario del veicolo. Problematiche."); c) circolare n. 300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000 ("Contestazione e notificazione delle violazioni per eccesso di velocità attraverso sistemi di rilevamento."); d) circolare n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002 ("Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni."). e) circolare n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002 ("Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 legge 1 agosto 2002, n. 168. Direttive per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni."); f) circolare n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30 giugno 2005 ("Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada. Verifiche periodiche di funzionalità."); g) circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007 ("Decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 recante modifiche al Codice della strada. Ulteriori disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Quesiti.") limitatamente al punto 2 ("Decreto interministeriale relativo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità."); h) circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007 ("D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione.") limitatamente al punto 4.3. B) Dipartimento per gli affari interni e territoriali a) circolare n. 32 del 16 marzo 1999, prot. M/2103/A ("Legge n. 675/1996 - trattamento dei dati personali - incaricati del trattamento - autovelox."); b) circolare n. 81 del 2 agosto 2000, prot. M/2413-12 ("Contestazione immediata - sentenza della Corte di Cassazione n. 4010 del 1 febbraio 2000."); c) circolare n. 24 del 13 aprile 2001, prot. M/2413 ("Contestazione immediata - sentenza della Corte di Cassazione n. 2494 del 14 dicembre 2000."); d) circolare 26 gennaio 2005, n. M/2413/12 ("Art. 201, comma 1-ter, del Codice della strada - Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti di velocità."). Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Angela Pria Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Manganelli D.L. 20 giugno 2002, D.Lgs. 30 aprile 1992, D.Lgs. 30 aprile 1992, D.Lgs. 30 aprile 1992, D.Lgs. 30 luglio 1999, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 n. n. n. n. n. 121, 285, 285, 285, 300, art. art. art. art. art. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 4 12 142 201 11 D.M. 15 agosto 2007 (1) . Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione . (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195. (2) Emanato dal Ministero dei trasporti. IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocità; Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi; Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari; Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità; Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Decreta: 1. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. 4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità». 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 2. 1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione nè di indicazione di «fine». 3. 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento». Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Elemen& di disciplina stradale Ferdinando Longobardo Comandante Polizia Locale di Limbiate Argomen& tra3a& • Modifiche all’art. 202 C.d.S. • Accertamento ele=ronico della velocità • Accertamento dello stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di alcol o di sostante stupefacenD. Modifiche all’art. 202 C.d.S. Modifiche art. 202 C.d.S. D.L. 21-‐6-‐2013 n. 69 Disposizioni urgen& per il rilancio dell'economia. Art. 20 Riprogrammazione degli intervenD del Piano nazionale della sicurezza stradale Modifiche art. 202 C.d.S. -‐ modificato ed integrato l'art. 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministraDve per molte violazioni del medesimo; -‐ ha previsto l'uDlizzo di strumenD di pagamento ele=ronico; -‐ ha rido=o la cauzione dovuta dal conducente professionale che nell'esercizio dell'aKvità di autotrasporto di persone o cose comme=e determinate violazioni; -‐ ha deliberato l'emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la noDficazione dei verbali tramite posta ele=ronica cerDficata senza spese per il desDnatario; -‐ ha apportato modifiche alle norme sull'omologazione e l'abilitazione all'uso di macchine agricole. Modifiche art. 202 C.d.S. Art. 202 Pagamento in misura rido=a 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministraDva pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla noDficazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è rido3a del 30 per cento se il pagamento è effe3uato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla no&ficazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'arDcolo 210, e la sanzione amministraDva accessoria della sospensione della patente di guida. Modifiche art. 202 C.d.S. 2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumen& di pagamento ele3ronico. All'uopo, nel verbale contestato o noDficato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenD in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenD di pagamento ele=ronico. Modifiche art. 202 C.d.S. 2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effe3uare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumen& di pagamento ele3ronico, nella misura rido3a di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasme3e il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Modifiche art. 202 C.d.S. 2-‐bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli arDcoli 142, commi 9 e 9-‐bis, 148, 167, in tu=e le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente Dtolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'aKvità di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effe=uare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura rido=a di cui al comma 1. L'agente trasme=e al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effe3uare il pagamento anche mediante strumen& di pagamento ele3ronico. Modifiche art. 202 C.d.S. 2-‐ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-‐bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a Dtolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fa=a menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsD dall'art. 202, comma 2-‐bis, per le violazioni commesse da un conducente Dtolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'aKvità di autotrasporto di persone o cose; nonché dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE. È consenDta, altresì, nei seguenD casi: -‐ la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-‐bis; -‐ di pagamento rido=o previsto dall'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sull'importo o=enuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla noDficazione. -‐ i soggeK diversi dal conducente/trasgressore e dall'obbligato in solido che sono chiamaD, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che dà luogo alla sanzione accessoria della sospensione della patente (ad es. il commi=ente ed il proprietario del veicolo nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 23, C.d.S.; i soggeK della filiera del trasporto nei casi di responsabilità concorsuale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286). Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 Non si applica: ‒ alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, cd. complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del Dtolo VI del C.d.S. – del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144 (assenze conducente); – legge 13 novembre 1978, n. 727 (cronotachigrafo) Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 Non si applica: ‒ a tu=e le violazioni per le quali il pagamento in misura rido=a non è consenDto: ‒ quando il trasgressore non abbia o=emperato all'invito a fermarsi ovvero, tra=andosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenD norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefe=o entro dieci giorni dell'idenDficazione. ‒ per le violazioni previste dagli arDcoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 Non si applica: • alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S., o la sanzione amministraDva accessoria della sospensione della patente di guida (non si dice nulla della revoca). Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 19 agosto 2013, n. 300/A/6399/13/101/20/21/1. «Di tali nuove possibilità ed esclusioni il ci=adino -‐ sia esso trasgressore o obbligato solidale -‐ deve essere reso formalmente edo=o in sede di contestazione dell'illecito, ovvero quando raggiunto dal plico raccomandato, in assenza di contestazione immediata.» Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Nota 7 o3obre 2013, n. 300/A/7554/13/101/20/21/1. Si fa riferimento al quesito di cui all'ogge=o, qui pervenuto con nota n. 131137 del 30 agosto 2013, relaDvo all'applicazione delle disposizioni del D.L. n. 69/2013 relaDve alla facoltà di pagamento in misura rido=e con lo sconto del 30% agli aK di accertamento redaK dagli organi di Polizia stradale in occasione di violazione commesse da un trasgressore non idenDficato al momento dell'accertamento stesso. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Nota 7 o3obre 2013, n. 300/A/7554/13/101/20/21/1. In proposito si annota preliminarmente che la prassi amministraDva del cosidde=o preavviso di accertamento che, come evidenziato anche da codesto comando, non è disciplinato espressamente dal Codice della strada, è stata regolamentata da ciascun Ufficio o Corpo di Polizia in modo autonomo e funzionale alle esigenze di tutela degli interessi degli utenD che ne sono desDnatari che, provvedendo al pagamento in modo bonario e altri termini richiesD, possono evitare l'ulteriore addebito a loro carico dei cosD di noDficazione del verbale di contestazione. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Nota 7 o3obre 2013, n. 300/A/7554/13/101/20/21/1. (…) si manifesta l'esigenza di valutare la possibilità di concedere comunque al trasgressore che è desDnatario del preavviso la facoltà di pagare in misura rido=a con l'applicazione dello sconto del 30% di cui all' art. 202, comma 2, del Codice della strada. InfaK, al di là delle comprensibili scelte giuridiche di escludere l'applicazione di tale norma al preavviso di accertamento, certamente aderenD all'autonomia sopraindicata, anche in ragione dell'assenza di un preciso de=ato normaDvo in materia, si rappresenta che esigenze di semplificazione del procedimento e di equità sostanziale portano a valutare l'opportunità di accordare ugualmente beneficio anche durante il tempo in cui il trasgressore può pagare in modo bonario, dopo la redazione del preavviso di accertamento e prima dell'invio del verbale. Riduzione del p.m.r. Ministero dell’Interno Circ. 22 novembre 2013, n. 300/A/8799/13/101/20/21/1 È stato segnalato che, in alcuni casi, il trasgressore o l'obbligato in solido, nell’effe=uare il pagamento della sanzione amministraDva pecuniaria presso l'ufficio postale, ha versato, entro cinque giorni dalla contestazione o noDficazione, una somma pari al minimo edi=ale previsto dalle singole norme, senza cioè la consenDta riduzione del 30 per cento, cosi come previsto dall'art. 202, comma 1, del C.d.S., in seguito alle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Considerato che la sanzione amministraDva genera un'obbligazione pecuniaria che si esDngue con la corresponsione dell'importo dovuto, ne consegue che se l'interessato paga nei cinque giorni una somma pari al minimo edi=ale (non rido=a del 30 per cento) esDngue l'obbligazione e allo stesso tempo fa sorgere una legiKma pretesa alla resDtuzione di quanto indebitamente versato. Posta ele3ronica cer&ficata D.L. 21-‐6-‐2013 n. 69 Disposizioni urgenD per il rilancio dell'economia. Art. 20 Riprogrammazione degli intervenD del Piano nazionale della sicurezza stradale 5-‐quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giusDzia, delle infrastru=ure e dei trasporD, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro qua=ro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la noDficazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislaDvo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta ele=ronica cerDficata nei confronD dei soggeK abilitaD all'uDlizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di noDficazione a carico di quesD ulDmi. Accertamento ele3ronico della velocità Accertamento ele3ronico velocità Art. 142 C.d.S. Limi& di velocità 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiD di velocità sono considerate fonD di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su traK determinaD, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenD relaDvi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Accertamento ele3ronico velocità Art. 142 C.d.S. Limi& di velocità 6-‐bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere prevenDvamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di disposiDvi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporD, di concerto con il Ministro dell'interno Accertamento ele3ronico velocità Art. 345 Regolamento C.d.S. Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limi& di velocità. 1. Le apparecchiature desDnate a controllare l'osservanza dei limiD di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere de=o scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. Accertamento ele3ronico velocità Art. 345 Regolamento C.d.S. Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limi& di velocità. 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenD della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura uDlizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiD di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. Accertamento ele3ronico velocità Art. 345 Regolamento C.d.S. Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limi& di velocità. 4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiD di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gesDte dire=amente dagli organi di polizia stradale cui all'arDcolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Accertamento ele3ronico velocità La ges&one delle apparecchiature Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 5. GesDone delle apparecchiature Gli apparecchi di misura uDlizzaD per contestare l'eccesso di velocità devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori. L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, tra cui quella relaDva al superamento dei limiD massimi di velocità, ricade tra le aKvità di cui all'art. 11, c. 1, le=. a), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), e pertanto, cosDtuendo servizio di Polizia stradale, non può essere delegato a terzi, pena la nullità degli accertamenD. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 A tale comportamento consegue, altresì, la censurabilità delle amministrazioni inadempienD, in quanto in contrasto con la previsione dell'arDcolo 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiD massimi di velocità deve essere eseguito a=raverso la "gesDone dire=a" delle apparecchiature da parte degli organi di Polizia stradale (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2003 n. 16713). Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 5.1. Locazione comodato o leasing delle apparecchiature Nel richiamare la disposizione di cui all'art. 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, nella quale è stabilito che le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere gesDte dire=amente dagli organi preposD all'espletamento dei servizi di Polizia stradale elencaD dall'art. 12 del Codice della strada, si fa presente che è consenDto l'uso di un apparecchio non di proprietà dell'organo accertatore, ma che sia da questo preso in locazione, in comodato o in leasing. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 La citata disposizione regolamentare, infaK, non specificando la natura del Dtolo del possesso dello strumento, lascia intendere che le singole apparecchiature possono essere: a) prese in locazione o in leasing da imprese che ne hanno la proprietà con contraK che possono prevedere, altresi, anche gli intervenD di manutenzione; b) acquisite in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero da EnD Proprietari o Concessionari delle Strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 In entrambi i casi, tu=avia, è sempre necessario che le stesse apparecchiature siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada. Per soddisfare la prede=a esigenza, l'intervento degli organi di Polizia stradale deve concreDzzarsi: a) per le postazioni mobili, nell'installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corre=o funzionamento dell'apparecchio; b) per le postazioni fisse, nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua aKvazione o disaKvazione, anche a distanza. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 5.2. AKvità che possono essere affidate a privaD: servizi sussidiari all'accertamento La convalida delle immagini prodo=e dall'apparecchiatura e la so=oscrizione di verbali di accertamento devono essere sempre effe=uate dagli organi di Polizia stradale e cosi pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predeK aK. Possono, invece, essere affidate a terzi o svolte so=o il dire=o controllo degli organi di Polizia stradale le aKvità puramente manuali e complementari quali, a Dtolo esemplificaDvo, la rimozione e sosDtuzione dei rullini, lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei daD relaDvi, ovvero la predisposizione degli stampaD per le procedure di noDfica. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Durante le operazioni di rilevamento, è possibile avvalersi di tecnici specializzaD purché a quesD ulDmi non siano affidaD compiD di accertamento e controllo, di specifica competenza degli operatori di Polizia stradale. Per quanto riguarda, invece, la fase dello sviluppo dei fotogrammi impressionaD, si ribadisce la necessità che un operatore di Polizia presenzi alle operazioni demandate ad un laboratorio privato al fine di garanDre la legiKmità dell'operazione e l'obbligo di gesDone dire=a prevista dal citato art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 5.3. QuanDficazione del corrispeKvo in caso di locazione In conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della strada, le spese relaDve alle aKvità affidate a terzi rientrano tra quelle di accertamento e, come tali, essendo possibile una quanDficazione analiDca dei cosD, si può determinare il corrispeKvo da riconoscere al sogge=o appaltante ed eventualmente da porre a carico, in misura proporzionale, al trasgressore. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Tu=avia, le spe=anze da elargire all'aggiudicatario dell'appalto di locazione dell'apparecchio e dei relaDvi servizi devono essere rapportate alle disposizioni dell'art. 208 del Codice della strada, relaDve alla desDnazione dei provenD degli illeciD amministraDvi, ove è prevista tra l'altro, la possibilità della fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale. Il corrispeKvo, perciò, deve essere sempre commisurato al costo delle operazioni effe=uate o in funzione del tempo di uDlizzo delle apparecchiature e non alle sanzioni eventualmente riscosse. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Se da una parte, infaK, appare illogico in un rapporto contra=uale con natura "do ut facias" vincolare il corrispeKvo per la prestazione ad un'"alea" corrispondente ad una percentuale delle sanzioni amministraDve pecuniarie riscosse, dall'altra appare paradossale che concorra all'aKvità di accertamento un sogge=o privato che, pur acce=ando il rischio contra=uale, determini con la propria opera l'enDtà del corrispeKvo da ricevere, riducendo cosi lo stesso rischio contra=uale. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Una procedura cosi come ipoDzzata appare in parte in contrasto anche con le disposizioni de=ate dall'art. 208 del Codice della strada, che stabilisce la desDnazione dei provenD delle sanzioni amministraDve pecuniarie. DifaK, una determinazione "a priori" del costo del servizio, basata su una percentuale predefinita e senza una moDvazione plausibile che giusDfichi tale corrispeKvo, limiterebbe in modo sostanziale le percentuali che spe=ano ai soggeK beneficiari richiamaD nel medesimo art. 208 del Codice della strada, con il rischio di pregiudicare le aKvità e gli obbieKvi da perseguire che sono finanziaD con i fondi in quesDone. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 6.2. Tutela della riservatezza nel caso di esternalizzazione di servizi sussidiari all'accertamento Qualora le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica ovvero di gesDone della documentazione video o digitale prodo=a dalle apparecchiature di rilevamento della velocità siano affidate a soggeK privaD, deve essere sempre garanDto il rigoroso rispe=o delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 In parDcolare, deve comunque essere assicurato che: -‐ i dipendenD della stru=ura privata operino in qualità di "incaricaD del tra=amento"; -‐ gli stessi agiscano so=o la dire=a sorveglianza e secondo le istruzioni del "Dtolare del tra=amento" e del "responsabile del tra=amento"; -‐ il ruolo di "incaricato del tra=amento" possa essere svolto soltanto da una persona fisica; -‐ sia nominato "responsabile del tra=amento" la società incaricata, ovvero una o più persone operanD nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanD nella medesima stru=ura privata. Ricorrendo tali presupposD, il privato è legiKmato a tra=are i precedenD daD della stru=ura pubblica, di cui abbia la disponibilità, ma è comunque vincolato ad uDlizzarli nell'ambito dei compiD che devono risultare da un a=o scri=o (provvedimento amministraDvo o convenzione). Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 a) l'illegiKmità, per "mancata garanzia di legalità ed obieKvità nell'accertamento" delle infrazioni, della collaborazione di una società privata concessionaria del relaDvo servizio, nelle operazioni di rilevazione delle stesse e trasmissione alla polizia municipale dei rilievi fotografici ritenuD "validi per la sanzione", con sostanziale delega dell'accertamento; Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 (…) si è avuto modo di escludere che la collaborazione tecnica, prestata da privaD agli organi di polizia preposD all'accertamento e contestazione degli illeciD stradali, ne infici la legiKmità ed affidabilità, allorquando -‐ come nella specie è stato desunto dall'analiDco esame della convenzione regolante il rapporto in quesDone -‐ la verifica delle risultanze degli aK di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privaD nelle fasi di impostazione ed installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi cosDtuisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell'accertamento stesso. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 Considerato che le medesime considerazioni valgono anche per la delega al compimento delle aKvità, puramente tecniche, di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici delle infrazioni, automaDcamente registrate dagli apparecchi, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale al riguardo, e che la successiva trasmissione dei rilievi stessi all'ufficio di polizia municipale cosDtuisce aKvità puramente materiale, non interferente nell'esercizio dei compiD isDtuzionali dello stesso, non ravvisando ragioni per doversi discostare dal suesposto orientamento (peraltro conforme ad altre pronunzie di legiKmità sulla temaDca in quesDonerà cui nn. 2952/98, 1955/10), il collegio riDene sufficiente nella specie richiamare le moDvazioni delle precitate sentenze, alle quali si riporta. Accertamento ele3ronico velocità Taratura Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 3. Controllo degli strumenD La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica, rispe=o alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel citato decreto ministeriale 29 o=obre 1997 che all'art. 4 testualmente stabilisce: "gli organi di Polizia stradale interessaD all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiD di velocità sono tenuD a....... rispe=are le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso". È esclusa, perciò, la necessità di un controllo periodico dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costru=ore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle infrastru=ure e dei trasporD al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Per tu=e le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastru=ure e dei TrasporD che sono desDnate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e so=o il costante controllo di un operatore di Polizia stradale, i costru=ori prevedono una verifica periodica con cadenze diverse, indicate nel libre=o-‐manuale d'uso e manutenzione e comunque con cadenza almeno annuale, al fine di accertare il corre=o funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi uDlizzaD in modalità automaDca, cioè senza la presenza ed il dire=o controllo dell'operatore di Polizia stradale, secondo quanto previsto dai provvedimenD di approvazione del Ministero delle Infrastru=ure e dei TrasporD, sono so=oposD ad una verifica metrologica periodica -‐ almeno annuale -‐ tendente a valutare la corre=a funzionalità dei meccanismi di rilevazione. La verifica, in entrambi i casi, può essere effe=uata a cura del costru=ore dell'apparecchio che risulD a ciò abilitato dalla cerDficazione di qualità secondo le norme ISO-‐9001 e seguenD, ovvero dai Centri di Taratura opportunamente accreditaD presso il S.I.T. -‐ Servizio Italiano di Taratura. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 b) per la mancata periodica so=oposizione dell'apparecchio in quesDone, ancorché corrispondente a modello omologato dal competente ministero, alla c.d. "taratura", ritenendo questa obbligatoria, in considerazione della natura "metrica" dello strumento, ai sensi della normaDva statale ed internazionale in materia. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 29388 del 28 dicembre 2011 Quanto al secondo moDvo, la fondatezza dello stesso va dichiarata alla luce principio, pure ripetutamente affermato da questa Corte (v. in parDcolare nn. 23978/07, 29333/08, 9846/10), alle cui precedenD pronunzie il collegio aderisce richiamandone le relaDve moDvazioni, secondo cui le apparecchiature in quesDone non devono essere so=oposte alle operazioni di controllo previste dalla legge n. 73 del 1991, isDtuD va del servizio nazionale di taratura, essendo la relaDva normaDva relaDva alla materia c.d. "metrologica", diversa da quella di misurazione ele=ronica della velocità e di competenza di autorità amministraDve del tu=o diverse da quelle competenD nei casi di specie. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 1743 del 24 gennaio 2013 I ricorrenD sostengono che nessuna norma nazionale o comunitaria prevede l’obbligo di taratura delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiD della velocità e che le stesse circolari del Ministero delle infrastru=ure e trasporD (del Dire=ore della Motorizzazione civile) si limitano a consigliare la taratura nei soli casi in cui il misuratore della velocità venga adoperato senza la contestuale presenza su strada degli agenD accertatori, mentre nel caso si specie l’agente accertatore ha dato a=o, in verbale di avere verificato il corre=o funzionamento dello strumento. L’obbligo di taratura non è contemplato neppure nel Codice della Strada che, all’art. 142, comma 6, prevede espressamente che sono considerate fonD di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione, Sez. II, n. 1743 del 24 gennaio 2013 1.1 Il moDvo è fondato. Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13/6/2011 n. 12924 Ord., Cass. 24/4/2010 n. 9846, Cass. 24/5/2010 n. 12664, Cass. 19/11/2007 n. 23978) che qui si condivide, le apparecchiature ele=roniche regolarmente omologate e uDlizzate per la rilevazione del superamento dei limiD di velocità non devono essere so=oposte ai controlli della L. n. 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normaDva che aKene alla materia cd. metrologica, ossia a materia diversa rispe=o a quella della misurazione ele=ronica della velocità ed apparDene alla competenza di autorità amministraDve diverse da quelle legiKmate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada; inoltre, nessuna norma del CdS prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi cosDtuzionali di cui agli ar=. 3, 24 e 97 Cost.. Accertamento ele3ronico velocità La segnale&ca di preavviso Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 7. Segnalazione delle postazioni di controllo L'art. 142, comma 6-‐bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: a) prevenDvamente segnalate; b) ben visibili. Il rispe=o delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'aKvità di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garanDto mediante l'uso di segnali o di disposiDvi di segnalazione luminosa. Le loro cara=erisDche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto ado=ato dal Ministro dei trasporD, di concerto con il Ministro dell'interno, D.M. 15 agosto 2007. Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relaDve al contenuto del messaggio, si richiama l'a=enzione sugli arDcoli 2 e 3 precisando che: a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garanDrne il tempesDvo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi parDcolari, in cui l'andamento plano-‐alDmetrico della strada o altre circostanze conDngenD rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il disposiDvo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun Dpo di strada, dall'art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infaK, consente di garanDre il corre=o avvistamento del segnale o del disposiDvo luminoso da parte degli utenD in transito; Accertamento ele3ronico velocità Ministero dell’Interno Circ. 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 b) la distanza massima tra il segnale stradale o il disposiDvo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenD intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; c) le cara=erisDche costruKve dei segnali stradali uDlizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei cara=eri, ecc.) sono quelle previste dal del Regolamento di esecuzione del Codice della strada per i segnali di indicazione; per i disposDvi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del medesimo regolamento. Accertamento ele3ronico velocità Sentenza Cassazione penale, sez. II, n. 11131 del 12 dicembre 20008 Secondo il Tribunale, l'a=uale formulazione dell'art. 142 C.d.S. (modif., dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. dalla L. n. 160 del 2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell'Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l'apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M. 15 agosto 2007 e la Circolare Ministeriale 8 o=obre 2007 ribadivano l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anDcipo e in modo da garanDrne il tempesDvo avvistamento. Dagli accertamenD svolD dalla polizia giudiziaria risultava invece che, nei tre comuni calabresi per i quali la Speed Control era Dtolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox, le apparecchiature in quesDone erano state ben occultate in autove=ure spesso di proprietà del Dtolare il quale, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relaDva sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni. Veniva pertanto ritenuto sussistente il reato di truffa, mentre il periculum in mora era individuato nei prevedibili ulteriori esborsi illegiKmi da parte degli automobilisD sulla base di un rilevamento automaDco della velocità così organizzato. Accertamento ele3ronico velocità Annullamento dei verbali Accertamento ele3ronico velocità Art. 201 C.d.S. No&ficazione delle violazioni 1-‐bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenD casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessaD sono noDficaD gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: e) accertamento della violazione per mezzo di apposiD apparecchi di rilevamento dire=amente gesDD dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo ogge=o del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo uDle o nei modi regolamentari; f) accertamento effe=uato con i disposiDvi di cui all'arDcolo 4 del decreto-‐legge 20 giugno 2002, n. 121, converDto, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive Accertamento dello stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di alcol o di sostante stupefacen&. Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Stato di alterazione psicofisica Art. 20 Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale (69) In vigore dal 21 agosto 2013 1. Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare con i soggetti beneficiari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (70) 2. Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120. (70) 3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2. 4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e della loro immediata cantierabilità. (70) 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo. (70) 5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»; b) al comma 2: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»; 2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»; d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»; e) al comma 2-ter, le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo». (71) 5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo. (71) 5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi. (71) Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 19 dicembre– 28 dicembre 2011, n. 29388 (Presidente Oddo – Relatore Piccialli) Fatto e diritto (motiv. semplificata ai sensi del decr. P. Pres. del 20.3.11). Il Comune di Buonalbergo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 61 del 16/30.11.2005 con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara ha accolto l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. 22 L. 689/81, proposta da A..L. avverso un verbale della polizia municipale dell'ente ricorrente, relativo alla violazione amministrativa di cui all'art. 142 co. 8 cit. cod., sulla scorta dell'accertamento di velocità a mezzo di apparecchiatura automatica "traffipax", ritenendo fondati i motivi esposti, quelli deducenti: a) l'illegittimità, per "mancata garanzia di legalità ed obiettività nell'accertamento" delle infrazioni, della collaborazione di una società privata concessionaria del relativo servizio, nelle operazioni di rilevazione delle stesse e trasmissione alla polizia municipale dei rilievi fotografici ritenuti "validi per la sanzione", con sostanziale delega dell'accertamento; b) per la mancata periodica sottoposizione dell'apparecchio in questione, ancorché corrispondente a modello omologato dal competente ministero, alla c.d. "taratura", ritenendo questa obbligatoria, in considerazione della natura "metrica" dello strumento, ai sensi della normativa statale ed internazionale in materia. Il ricorso, al quale non ha resistito l'intimato, deve essere accolto per la fondatezza di entrambi i motivi esposti, alla luce di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. Il primo mezzo, deducente violazione degli artt. 4 e 5 L. 2248 /1865 all. E, 22 e 23 L. 689/81, 142 C.d.S. e 345 Reg. Att., 2700 c.c., omessa ed insufficiente motivazione, trova positivo riscontro, segnatamente, nelle sentenze nn. 22816/08 e 20081/11, entrambe emesse su ricorsi analoghi del medesimo Comune oggi ricorrente contro sentenze del G.d.P. di S.Giorgio la Molara, nelle quali si è avuto modo di escludere che la collaborazione tecnica, prestata da privati agli organi di polizia preposti all'accertamento e contestazione degli illeciti stradali, ne infici la legittimità ed affidabilità, allorquando - come nella specie è stato desunto dall'analitico esame della convenzione regolante il rapporto in questione - la verifica delle risultanze degli atti di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privati nelle fasi di impostazione ed installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell'accertamento stesso. Considerato che le medesime considerazioni valgono anche per la delega al compimento delle attività, puramente tecniche, di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici delle infrazioni, automaticamente registrate dagli apparecchi, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale al riguardo, e che la successiva trasmissione dei rilievi stessi all'ufficio di polizia municipale costituisce attività puramente materiale, non interferente nell'esercizio dei compiti istituzionali dello stesso, non ravvisando ragioni per doversi discostare dal suesposto orientamento (peraltro conforme ad altre pronunzie di legittimità sulla tematica in questionerà cui nn. 2952/98, 1955/10), il collegio ritiene sufficiente nella specie richiamare le motivazioni delle precitate sentenze, al le quali si riporta. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Quanto al secondo motivo, la fondatezza dello stesso va dichiarata alla luce principio, pure ripetutamele affermato da questa Corte (v. in particolare nn. 23978/07, 29333/08, 9846/10), alle cui precedenti pronunzie il collegio aderisce richiamandone le relative motivazioni, secondo cui le apparecchiature in questione non devono essere sottoposte alle operazioni di controllo previste dalla legge n. 73 del 1991, istituti va del servizio nazionale di taratura, essendo la relativa normativa relativa alla materia c.d. "metrologica", diversa da quella di misurazione elettronica della velocità e di competenza di autorità amministrative del tutto diverse da quelle competenti nei casi di specie. L'accoglimento del ricorso comporta, conclusivamente, la cassazione della sentenza impugnatale va pronunziata senza rinvio, con diretta decisione nel merito, reietti va dell'opposizione, ai sensi dell'art. 384 co. 2 u.p. c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti e considerato che nella specie il giudice a quo ha esaminato e respinto tutti i rimanenti motivi addotti dall'opponente. Tenuto conto che quest'ultimo non ha resistito al ricorso, che la decisione impugnata fu adottata in conformità ad orientamenti giurisprudenziali di merito largamente diffusi all'epoca delle sua pronunziatolo successivamente superati dal consolidamento di quelli di legittimità, in questa sede richiamati ed applicati, giusti motivi comportano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente ai motivi accolti e, pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE SENTENZA 23 MAGGIO 2013, N. 22158 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARMENINI Secondo L. – Presidente Dott. GALLO Domenico – Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere Dott. VERGA Giovanna – Consigliere Dott. ARIOLLI Giovann – rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.S. N. IL (OMISSIS); avverso l’ordinanza n. 61/2012 TRIB. LIBERTA’ di COSENZA, del 19/06/2012; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 19/6/2012 il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l’appello proposto nell’interesse di C.S. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola in data 17- 18/5/2012 respingeva l’istanza di dissequestro e la restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo giusto decreto del G.I.P. dello stesso Tribunale del 10/4/2008, nell’ambito di procedimento penale iscritto nei confronti di altri soggetti diversi dall’odierno ricorrente, per i reati di cui agli artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 81 cpv. c.p., e artt. 110 e 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 81 cpv. c.p.. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell’interessato, il quale ne chiede l’annullamento, deducendo: 1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). In particolare, posto che l’accusa ipotizza il delitto di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti (regolari) in questione, ma posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti, ne consegue che tali res non rivestono funzione strumentale alla commissione del reato, poichè non funzionali e non relazionagli indissolubilmente allo stesso (come ritenuto per le autovetture all’interno delle quali erano posizionati ed i computer all’interno delle stesse custoditi), nè la libera disponibilità degli stessi può aggravare gli effetti dei reati in parola. In sostanza, deduce che un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito. Quanto al periculum ne contesta la sussistenza in ragione della mancanza di relazione tra gli indagati e il ricorrente, nuovo intestatario dei beni; 2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stante l’assenza di elementi che avallino concretamente l’esistenza di una discrasia tra l’intestazione formale del bene e la disponibilità effettiva dello stesso, non potendosi ritenere il ricorrente intestatario fittizio dei beni sulla sola parentela esistente tra un ex dipendente di una società indagata ed il titolare di un nuovo soggetto giuridico. Deduceva, infine, che in analogo procedimento penale instauratasi dinanzi a diversa autorità giudiziaria (G.U.P. Tribunale di Cosenza) gli indagati erano stati prosciolti, stante impossibilità di cogliere l’elemento soggettivo proprio della truffa in relazione alla modalità di posizionamento degli autovelox, trattandosi di regolamentazione in continuo divenire. 3. Il ricorso è infondato. Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentante tra i beni sequestrati ed il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatola (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la res impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorchè assolva, nell’ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, ad essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo del reato (“le cose … mediante le quali il reato è stato commesso”) sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede. Quanto, poi, all’esistenza di un collegamento tra i beni sequestrati, divenuti di proprietà del ricorrente, estraneo al reato, con le attività delittuose poste in essere dagli indagati, va innanzitutto premesso che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. In tal caso, incombe al giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora in termini, tuttavia, di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo, stante il carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato stesso (ex plurimis vedi: Sez. 5^, sentenza n. 11287 del 22/01/2010, rv. 246358). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha correttamente desunto il collegamento tra il ricorrente ed il reato per cui si procede sulla base di molteplici circostanze di fatto la cui Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 combinazione logica consente di ritenere, in termini di fondata probabilità, che il colpevole “conservi” la disponibilità dei beni in sequestro, a prescindere dall’attuale intestazione formale. Si sono al riguardo valorizzati diversi elementi di carattere “territoriale” (la ditta del ricorrente opera nel medesimo ambito territoriale di quelle degli indagati), di pregressa appartenenza lavorativa (il ricorrente risulta essere stato dipendente della ditta che aveva fornito le apparecchiature che sarebbero state utilizzate per la commissione dei reati), nonchè parentale (con C.S. che è indicato quale esecutore delle operazioni materiali truffaldine di rilevazione delle infrazioni al codice della strada agli ignari utenti). Non può quindi escludersi l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene, e consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo fine di conservarne l’acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della confisca. Va, pertanto, rigettato il ricorso. Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 Suprema Corte di Cassazione SEZIONE II SENTENZA DEL 24 GENNAIO 2013, N. 1743 …omissis… Motivi della decisione Occorre premettere che la sentenza impugnata risulta notificata all’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino in data 9/1/2006, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 7/2/2007; tuttavia ciò non comporta decadenza dall’impugnazione. Al riguardo si deve infatti osservare che è stata erroneamente chiamata in giudizio la Prefettura, carente di legittimazione passiva (essendo legittimato passivo il Ministero dell’Interno, trattandosi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale) e la carente legittimazione passiva di quest’ultima è sanata dall’impugnazione svolta, per conto dell’Amministrazione centrale, dall’Avvocatura dello Stato, senza sollevare eccezioni. Tuttavia tale attività sanante non può giovare alla parte che abbia concorso a provocare il vizio di instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’impugnazione proposta dall’Avvocatura dello Stato non resta paralizzata dal disposto dell’art. 326 cod. proc. civ., giacchè il termine breve non può decorrere nei confronti del Ministero al quale era stata notificata una sentenza resa in un giudizio in cui il medesimo non era stato ritualmente citato (cfr., in termini, Cass. 21/4/2009 n. 9401). 1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di Taratura), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 e art. 142, comma 6 e degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495). I ricorrenti sostengono che nessuna norma nazionale o comunitaria prevede l’obbligo di taratura delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti della velocità e che le stesse circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti (del Direttore della Motorizzazione civile) si limitano a consigliare la taratura nei soli casi in cui il misuratore della velocità venga adoperato senza la contestuale presenza su strada degli agenti accertatori, mentre nel caso si specie l’agente accertatore ha dato atto, in verbale di avere verificato il corretto funzionamento dello strumento. L’obbligo di taratura non è contemplato neppure nel Codice della Strada che, all’art. 143, comma 6, prevede espressamente che sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. 1.1 Il motivo è fondato. Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13/6/2011 n. 12924 Ord., Cass. 24/4/2010 n. 9846, Cass. 24/5/2010 n. 12664, Cass. 19/11/2007 n. 23978) che qui si condivide, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli della L. n. 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia cd. metrologica, ossia a Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014 materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada; inoltre, nessuna norma del CdS prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost.. Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare (v. Cass. 15/12/2008 n. 29333) che la questione di legittimità costituzione della normativa è manifestamente infondata e ha rilevato (all’esito di specifico esame della normativa comunitaria) che non esistono norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature. Pertanto il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto che l’opposizione era stata proposta anche per l’ulteriore motivo costituito dall’omessa contestazione immediata, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro Giudice di Pace di Avellino che si atterrà al principio secondo il quale le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte a taratura. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di Pace di Avellino. Corso di formazione per la Polizia locale – Casorate Sempione (VA) 20 gennaio 2014